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VISTO LEGGERO
A chi si rivolge la polizza visto leggero?
Ai soggetti iscritti ad Albo Professionale abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni come
indicati dalla legge (art. 35 D.lgs. 241/1997 – art. 3 d.P.R. 322/1998).
Quali sono le attività incluse in copertura?
Di seguito le attività incluse:
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assistenza Fiscale – come specificato nel DM 164/99, dall’art. 35 del D.Lgs. 241/1997, dalla Circolare 13/2006 dell’Agenzia delle Entrate; Semplificazioni Fiscali in attuazione dell’art. 7 della delega di cui alla D.Lgs. 23/2014 e ogni loro successiva modifica o integrazione di legge;
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compensazione Credito IVA – come specificato dal D.Lgs. 78/2009 e Legge di conversione 102/2009, come modificato dal D.Lgs. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche o integrazioni di legge;
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compensazione Credito Irpef, Ires e Irap come specificato dal comma 574 dell’art. unico della legge di stabilità 2014, come modificato dal D.Lgs. 50/2017 del 24 aprile 2017 e successive modifiche o integrazioni di legge;
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rimborsi di cui all’art. 13 del D.Lgs. 175\14 come modificato dal comma 32 dell’art. 7-quater del D.Lgs. 193/2016 convertito in D.Lgs. 225/2016 e ogni altra successiva modifica o integrazione di legge;
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attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l’aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti;
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le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso;
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le responsabilità derivanti all’assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell’assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionale;
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gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l’assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l’incarico di effettuare tale pagamento;
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l’uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l’invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell’Agenzia delle Entrate “Versamenti online obbligatori dal 01.10.2006).
La polizza copre anche le attività previste dal cd. Decreto Rilancio?
Sì, la polizza è conforme con quanto stabilito dagli art. 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 così come modificato anche dalla legge 30 dicembre 2021 n. 234 (cd. Legge di Bilancio 2022)
Qual è la retroattività della polizza?
Se il premio è stato pagato nel periodo di mora, la retroattività decorre dalle ore 24 della data decorrenza indicata nella scheda di polizza.
In alternativa, la retroattività ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. È possibile estendere la retroattività della copertura di 1 o 2 anni, a scelta del cliente, dietro versamento di un premio aggiuntivo.
E' prevista l'ultrattività della copertura?
La copertura prevede un'ultrattività di 5 anni gratuita.
Quali sono i massimali sottoscrivibili?
I massimali sottoscrivibili sono:
- 3.000.000€ (minimo stabilito dalla legge)
- 5.000.000€
E' prevista una franchigia a carico dell’Assicurato?
Sì, in caso di sinistro è prevista una franchigia pari a €300.
Quali garanzie aggiuntive prevede la copertura?
E’ prevista una garanzia aggiuntiva acquistabile in fase di sottoscrizione della polizza:
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Garanzia 730
Dove vale la copertura?
L’assicurazione è valida per le richieste di risarcimento fatte valere in qualunque Paese del mondo, con l’esclusione di Stati Uniti d’America, Canada e nei territori sotto la loro giurisdizione.
Come opera la polizza in presenza di altre Assicurazioni?
L’assicurato deve comunicare per iscritto al Broker di riferimento l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Qualora esistano altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, la presente assicurazione opera a “secondo rischio”, cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre polizze.
Quanto dura la copertura?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati nel periodo di mora, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell’articolo 1899 c.c. l’assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza, senza tacito rinnovo.